CCNL Dirigenti Industria: Federmanager e Confindustria siglano il rinnovo

Federmanager e Confindustria hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL – Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dirigenti delle aziende industriali. L’accordo è valido dal 1° gennaio 2019 e avrà durata di 5 anni, restando dunque in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Il presidente Cuzzilla ha da subito espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, come esposto all’interno della sua lettera per i Manager (Leggi la sua lettera per i Manager.)

Il CCNL per i dirigenti industriali così rinnovato introduce infatti importanti novità e miglioramenti riguardo a:

  •  Trattamento economico
    • Trattamento minimo di garanzia
    • Scatti di anzianità
    • Retribuzione variabile per obiettivo
  • Rapporto con il datore di lavoro
    • Ferie
    • Politiche attive
    • Tutele in caso di malattia, non autosufficienza, invalidità e morte
    • Copertura assicurativa
    • Tutela delle pari opportunità e valorizzazione della Donna Manager
    • Trasferimento

 

Trattamento economico

Trattamento minimo di garanzia (TMCG)

Il trattamento minimo complessivo di garanzia da 66.000 euro subirà una variazione su base annuale pari a:

  • 69 mila euro a valere dal 2020
  • 72 mila euro a valere dal 2022
  • 75 mila euro a valere dal 2023

Risultato questo di particolare valore perchè porta a un +14% di incremento del parametro retributivo.

Per i dirigenti già in carica al 1° gennaio 2015, invece, se il trattamento è più favorevole continuano ad applicarsi i parametri di trattamento minimo complessivo previsti dall’art. 3, comma 2, del CCNL con data 30 dicembre 2014 (il TMCG è determinato annualmente e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre).

Scatto periodico di anzianità

Al dirigente in servizio al 24 novembre 2004 e che non abbia già maturato il numero massimo di 10 scatti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo pari a 129,11 euro in cifra fissa, al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio con la medesima qualifica e con effetto dal 1° giorno del mese successivo al biennio stesso.

Retribuzione aggiuntiva per obiettivi e incentivi di lungo termine

La novità prevede l’introduzione di un 4° modello di MBO (Management By Objectives), orientato al long term incentive in cui l’incentivo viene corrisposto per il 50% con il raggiungimento del risultato annuale e la quota restante del 50% in seguito al raggiungimento dei risultati di medio-lungo termine.

 

Rapporto con il datore di lavoro

Ferie

Le ferie sono irrinunciabili e retribuite per 4 settimane: il periodo che eccede le 4 settimane, se non eccezionalmente fruito entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione per scelta del dirigente, non potrà più essere fruito né sostituito da indennità per ferie non godute, sempre che l’azienda abbia espressamente invitato il dirigente alla fruizione.

In assenza di invito espresso dall’azienda viene corrisposta, per il periodo non goduto, un’indennità pari alla retribuzione spettante che dovrà essere liquidata entro il 1° mese successivo al 24° mese.

Politiche attive: formazione e placement

L’associazione 4.Manager si occuperà di realizzare iniziative in tema di politiche attive, promozione e sviluppo della parità di genere in ambito manageriale. Dal 1° gennaio 2019 i datori di lavoro versano all’associazione 4.Manager una quota di euro 100 annui per ogni dirigente in servizio, al fine di cofinanziare attività di outplacement a vantaggio di manager coinvolti in processi di ristrutturazione o di risoluzione del rapporto e che non abbiano maturato il diritto a pensione o che perdano il posto di lavoro per fondati motivi.

Fondirigenti si occuperà esclusivamente di gestire la formazione continua e l’aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti in servizio presso le imprese aderenti al Fondo per la loro employability. Per la prima volta la formazione assume la funzione di strumento di salvaguardia e di miglioramento dell’occupabilità del manager.

 

Tutele Assistenziali e Previdenziali

Tutele in caso di malattia

Il periodo di comporto per malattia (il periodo che, nel corso della malattia, attribuisce al lavoratore il diritto di conservare il suo lavoro, senza essere licenziato) di 12 mesi si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

L’aspettativa non retribuita viene elevata dal CCNL da 6 a 12 mesi nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o di terapie salvavita, periodo durante il quale riceve copertura sanitaria e assicurativa totalmente a carico della GS FASI.

Coperture assicurative morte e invalidità permanente

Dal 1° gennaio 2020, il massimale della copertura assicurativa per morte o invalidità permanente causata da malattia non professionale verrà  elevato da 150.000 euro a 200.000 (senza coniuge o figli a carico) e da 220.000 a 300.000 (con coniuge o figli a carico). Il dirigente concorre al costo del relativo premio con l’importo di 200 euro all’anno. Tale misura assume particolare rilievo sotto l’aspetto del caring perchè permette al nucleo familiare di ricevere un supporto effettivo a seguito della scomparsa o dell’invalidità permanente dell’assicurato.

Copertura assicurativa infortunio, malattia professionale e tutela legale

Le imprese, tramite le Gestione separata FASI “non autosufficienza” che si avvale del supporto della società I.W.S. SpA, potranno stipulare polizze collettive per ottenere una copertura assicurativa cumulativa relativa alle tutele contrattuali previste in caso di infortunio e malattia professionale e responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione del dirigente.

Pari opportunità

L’Osservatorio costituito presso 4.Manager raccoglierà le best practice aziendali riguardo la gestione delle pari opportunità, in tema di parità retributiva e gestione del congedo per maternità e paternità.
Le aziende associate a Confindustria trasmetteranno un rapporto biennale sulla situazione delle pari opportunità in azienda.

Trasferimento

Salvo diverso accordo tra le parti, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55º anno di età. In caso di figli minori, il trasferimento non può essere disposto per dirigenti che abbiano compiuto il 50° anno. In presenza di portatori di handicap il trasferimento è vietato per legge.

Previdenza integrativa

  • Incremento del massimale contributivo annuo da 150.000 fino a 180.000 euro.
  • Su accordo tra azienda e dirigente, la quota di contribuzione a carico del dirigente può passare dall’attuale 4% all’1%, lasciando a carico dell’azienda la differenza del 3%.
  • Dal 1° gennaio 2022 il contributo annuo a carico azienda non può risultare inferiore a 4.800 euro per i dirigenti iscritti o che si iscriveranno. Tale misura, su accordo con l’azienda, può essere anticipata già dall’anno in corso.

Assistenza sanitaria integrativa

La Società IWS sta definendo una Copertura Sanitaria Integrativa Unica FASI/Assidai valida per i dirigenti in servizio in forma collettiva che costituirà un punto di riferimento tra le polizze sanitarie collettive sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo sanitario in quanto improntata a criteri di semplicità nella fruizione dei servizi e nella gestione amministrativa delle pratiche di rimborso. La nuova copertura sarà attiva dal 1° gennaio 2020.

 

Collegio arbitrale

L’indennità supplementare in caso di licenziamento ingiustificato viene innalzata da 2 a 4 mensilità di preavviso in caso di anzianità aziendale fino a 2 anni.

Tutele sindacali del rapporto

Risoluzione del rapporto

Viene eliminato il limite di età fissa di 67 anni, pertanto la non impugnabilità del licenziamento opera solo per coloro che sono in possesso dei requisiti minimi di legge per il pensionamento di vecchiaia ordinaria.